
L’Associazione è denominata, successivamente al provvedimento di iscrizione RUNTS, avvenuto con decreto 11352 del 27 settembre 2022, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 117/2017, “ENTE PRO LOCO ITALIANE APS”, in forma abbreviata “EPLI APS” di seguito denominata solo “EPLI”. Essa ha durata illimitata.
EPLI ha sede legale in Roma, Via delle Milizie 2 (RM) e potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio regionale, nazionale ed anche all’estero. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante.
EPLI potrà, inoltre, istituire sezioni o sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo. Può dotarsi di organismi di rappresentanza locale direttamente dipendenti, alla quale sono tenuti a rispondere. Il loro funzionamento verrà deliberato con apposito regolamento.
Il marchio e la denominazione di EPLI è di esclusiva titolarità di EPLI e potrà essere utilizzato esclusivamente dall’Ente stesso, dai Comitati Regionali che aderiscono all’Ente e dalle associate. EPLI potrà concedere l’uso del marchio a terzi per le finalità istituzionali di cui al presente Statuto.
EPLI può ottenere il riconoscimento di Associazione riconosciuta con personalità giuridica ai sensi del DPR 361/2000 e successive modificazioni previa approvazione dell’Assemblea dei Soci anche secondo le modalità previste dall’art. 5.7 dello Statuto
2.2 EPLI fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà.
2.3 Esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
coopera con le Istituzioni per la promozione e la valorizzazione della dello Stato Italiano, in campo turistico, culturale, ambientale, ecologico, naturalistico, sportivo e sociale, nell’ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili;
promuove attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale.
2.4 EPLI ha il compito di:
1) coordinare e vigilare l’operato degli eventuali organismi di rappresentanza locale;
2) attuare, anche direttamente, tutte le iniziative per la promozione e la valorizzazione della dell’Italia in tutti i campi di cui all’oggetto sociale, compresa l’informazione e l’accoglienza turistica.
3)coordinare e mettere in rete le Associazioni Pro Loco affiliate promuovendone ed incentivandone al meglio la propria opera lavorativa;
4) attivare servizi di consulenza, promozione ed assistenza per le Pro Loco, anche tramite mezzi di stampa, informatici e telematici
5) rappresentare gli interessi delle Pro Loco affiliate, nei confronti degli Organi istituzionali e di tutti gli organismi pubblici e privati;
2.5 EPLI persegue le finalità di cui al comma precedente attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale di cui dell’art. 5 del CTS, a favore degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
2.6 EPLI può esercitare, a norma dell’art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
2.7 EPLI può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
2.8 Per il raggiungimento degli scopi sociali, con delibera del Consiglio Direttivo, EPLI potrà collaborare, aderire ad altri organismi, associazioni o reti associative sia essi di natura nazionale che internazionale, aventi scopi similari.
L'adesione ad altri organismi potrà comportare l'accettazione senza ulteriore ratifica dei loro Regolamenti relativamente all'affiliazione o aderenza e alle altre loro norme purché non in contrasto con i principi e scopi dell'Ente e purché mantenga la propria autonomia.
2.9 EPLI, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto all’attività di interesse generale di cui sopra, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.Lgs 117/2017 e dalle relative disposizioni attuative. La loro individuazione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Nel caso EPLI eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del D.Lgs 117/2017.
2.10 In quanto Rete Associativa e Rete Associativa Nazionale di Terzo Settore EPLI potrà esercitare le seguenti attività, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 117/2017:
- monitoraggio dell’attività degli enti ad essa associati, anche al loro impatto sociale e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio Nazionale del Terzo Settore e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o al Dipartimento ministeriale interessato;
- promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati;
- promozione di partenariati e protocolli d’intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs n.165 del 30 marzo 2021 e anche con soggetti privati;
-controllo sugli Enti di Terzo Settore associati, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali atti ad accertare:
2.11 Epli può esercitare attività di ente a carattere assistenziale così come previsto ai sensi dell’ Art. 3 comma 6 lettera e) legge 25 agosto 1991 n. 287, sostituito dall art 64 comma 7 lettera e) D.Lgs 26/03/2010 n. 59
e successive modificazioni, solo dopo l’acquisizione della personalità giuridica di cui al DPR n. 361/2000 e successive modificazioni.
L’Associazione è denominata, successivamente al provvedimento di iscrizione RUNTS, avvenuto con decreto 11352 del 27 settembre 2022, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 117/2017, “ENTE PRO LOCO ITALIANE APS”, in forma abbreviata “EPLI APS” di seguito denominata solo “EPLI”. Essa ha durata illimitata.
EPLI ha sede legale in Roma, Via delle Milizie 2 (RM) e potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio regionale, nazionale ed anche all’estero. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante.
EPLI potrà, inoltre, istituire sezioni o sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo. Può dotarsi di organismi di rappresentanza locale direttamente dipendenti, alla quale sono tenuti a rispondere. Il loro funzionamento verrà deliberato con apposito regolamento.
Il marchio e la denominazione di EPLI è di esclusiva titolarità di EPLI e potrà essere utilizzato esclusivamente dall’Ente stesso, dai Comitati Regionali che aderiscono all’Ente e dalle associate. EPLI potrà concedere l’uso del marchio a terzi per le finalità istituzionali di cui al presente Statuto.
EPLI può ottenere il riconoscimento di Associazione riconosciuta con personalità giuridica ai sensi del DPR 361/2000 e successive modificazioni previa approvazione dell’Assemblea dei Soci anche secondo le modalità previste dall’art. 5.7 dello Statuto
3.2 L'istanza di ammissione può essere inoltrata per iscritto, anche on-line o perfezionata sul portale web dell'Ente qualora possibile e comunque secondo le modalità previste nel Regolamento interno, al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea Generale in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad EPLI è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori e la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati ai sensi dell’art.23 comma 1 del D.lgs. 117/2017. Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
3.3 La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.
3.4 Ogni affiliato ha pari diritto di voto, in ossequio al principio del voto singolo, sia nella nomina degli organismi direttivi che per eventuali variazioni statutarie che per lo scioglimento dell’Ente con conseguente destinazione dell’eventuale patrimonio. L’Assemblea è costituita dai Presidenti o dai delegati designati dagli enti regolarmente affiliati, come previsto al punto successivo 3.5 del presente articolo.
3.5 Alle Assemblee Generali hanno diritto di voto tutte le Associazioni iscritte.
3.6 Le Pro Loco affiliate hanno diritto alle informazioni a cura dell’Ente.
3.7 Le Pro Loco affiliate hanno il dovere di osservare le norme statutarie e quanto deliberato da EPLI, nonché di versare la quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo al il 28 Febbraio di ogni anno.
3.8 La qualità di socio si perde per:
3.9 Avverso il provvedimento di esclusione, la Pro Loco può presentare ricorso al Collegio arbitrale che decide in maniera definitiva. Il parere va dato dal Collegio entro 30 giorni dalla richiesta.
3.11 Tutte le Pro Loco hanno propria autonomia giuridica e finanziaria rispetto ad EPLI che espressamente declina ogni responsabilità in merito a obbligazioni a qualunque titolo dalle stesse assunte.
3.12 Ogni Pro Loco affiliata ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Dall’invio della richiesta, la Pro Loco affiliata ha trenta giorni di tempo per provvedere alla consultazione dei libri sociali. L’accesso ai libri sociali avverrà col supporto del Segretario di EPLI.
4.2 Tutte le cariche hanno la durata di cinque anni ed allo scadere del quinquennio devono essere rinnovate, anche se la carica è stata acquisita nel corso del quinquennio stesso. I componenti degli organi collegiali decadono e non sono più rieleggibili per il mandato in corso qualora non intervengano a tre riunioni consecutive, salvo impedimenti giustificati e accettati dal Consiglio direttivo. I componenti degli organi collegiali, come di qualsiasi carica elettiva nell’Ente, s’intendono automaticamente decaduti se la Pro Loco di appartenenza non risulta in regola con l’affiliazione ad EPLI.
4.3 I titolari di qualsiasi carica elettiva di EPLI esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con la Pro Loco di appartenenza. Essi devono:
5.2 L’Assemblea determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici di EPLI.
5.3 L’Assemblea Generale è costituita dai Presidenti delle associate o dai loro delegati.
5.4 L'intervento all'Assemblea può avvenire sia in presenza fisica che mediante mezzi di telecomunicazione oppure l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5.5 L’Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. In entrambi i casi deve essere convocata quando ne faccia richiesta un decimo degli associati.
5.6 L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
5.7 L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
5.8 È di competenza dell’Assemblea Generale ordinaria:
5.9 L’Assemblea Generale Regionale è costituita dai Presidenti o dai delegati designati di tutte le Pro Loco associate.
5.10 L’Assemblea straordinaria modifica l’atto costitutivo e lo Statuto dell’Associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell’Ente rientra tra le modifiche statutarie.
5.11 L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
7.2 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante comunicazione contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora e le modalità di partecipazione stabilita per la riunione entro 10 giorni dalla data prevista per l’adunanza. Qualora vi fossero motivi d’urgenza, è possibile inviare la convocazione entro 3 giorni dalla data prevista per l’adunanza. E’ ammessa la convocazione telegrafica, via lettera, e-mail o pec.
7.3 Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
7.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce non meno di quattro volte all’anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. In quest’ultimo caso la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
7.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
7.6 Il Consiglio Direttivo esercita tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione:
7.7 Il Consiglio Direttivo propone all’approvazione dell’Assemblea Generale:
7.9 Il Consiglio Direttivo è tenuto alla redazione del libro delle Pro Loco affiliate, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
7.10 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente su proposta del Presidente.
8.2 Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Generale con la maggioranza semplice dei voti.
8.3 Il Presidente può essere eletto per non più di tre mandati consecutivi, purché interi, salvo deroga deliberata espressamente dall’Assemblea ed ogni mandato dura 5 anni.
8.4 Il Presidente ha i seguenti compiti:
8.5 Quale rappresentante legale dell’Ente di fronte a terzi e in giudizio, nomina avvocati e procuratori alle liti, sentito l’organo amministrativo competente;
8.6 In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, fino a un massimo di sei mesi consecutivi, svolge tutte le sue funzioni il Vicepresidente.
8.7 In caso di dimissioni, di assenza o di impedimento definitivo ovvero di impedimento di durata superiore a sei mesi consecutivi, il Presidente è dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo ed il Vicepresidente convoca entro 30 giorni l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
8.8 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
9.2 L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Ente e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Ente e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
9.3 Nel caso ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
9.4 Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
10.2 Con apposito regolamento del Consiglio Direttivo viene determinata la procedura per la presentazione dei ricorsi al Collegio, e il termine massimo per la loro trattazione.
10.3 L'incarico di membro del Collegio Arbitrale è gratuito e termina una volta assunta la decisione.
11.2 Il Segretario esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi e i programmi dell’Ente, operando in stretta collaborazione con il Presidente.
11.3 Sono compiti specifici del Segretario:
11.4 È inoltre compito del Segretario dell’Ente la tenuta dei libri sociali, in particolare:
14.2 Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario di EPLI.
14.3 Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
18.2 I rapporti tra EPLIed il personale retribuito sono disciplinati dall’art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall’Assemblea dei Soci.
23.2 Gli associati sono tenuti all’osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività di EPLI, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall’Assemblea.
23.3 I Regolamenti di EPLI ove necessari sono redatti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea e contengono le norme relative al buon funzionamento dei vari organi centrali e periferici.
25.2 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 Giugno 2016n. 106 ed il D,Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previste ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.